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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, e' data facolta' agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.
[9]Analoga facolta' puo' essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle Provincie nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprieta' privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamita', siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge. 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini Serena - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 agosto 1941, n. 932
1La L. 1 agosto 1941, n. 932 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Le disposizioni dell'articolo unico della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita' sono applicabili fino al 30 giugno 1942-XX. La proroga del termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, puo' essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra a norma della citata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853".
Testo in vigore dal 27 settembre 1941 al 11 ottobre 1942
