Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:

  • a)viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
  • b)i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
  • c)viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
  • d)viveri e materiali per le colonie estive 1950.

Testo vigente dal 15 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-02;1332~art1 · fonte del testo