Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.

Testo vigente dal 13 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;876~art1 · fonte del testo