Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles" e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamita'.

Testo vigente dal 4 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-02;77~art1 · fonte del testo