Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, un volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

Testo vigente dal 12 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;85~art3 · fonte del testo