Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione. L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-30;922~art1 · fonte del testo