L'acconto di cui al precedente articolo e' concesso negli stessi limiti, criteri e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, commisurandolo per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata delle prestazioni, sulla, sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa, la, parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-30;922~art2 · fonte del testo