L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Testo vigente dal 12 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;85~art2 · fonte del testo