Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1962 al 6 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

[2]Carriera direttiva: Amministrazione centrale - ufficio traduzioni; Archivi notarili.

[3]Carriera di concetto: Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria; Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione; Archivi notarili.

[4]Carriera esecutiva: Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine: Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza; Archivi notarili; Uffici giudiziari - dattilografi.

[5]Carriera del personale ausiliario: Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici; Amministrazione centrale - personale tecnico; Uffici giudiziari; Archivi notarili - carriera ausiliaria; Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 6 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-19;177~art1 · fonte del testo