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[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:
[2]Carriera direttiva: Amministrazione centrale - ufficio traduzioni; Archivi notarili.
[3]Carriera di concetto: Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria; Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione; Archivi notarili.
[4]Carriera esecutiva: Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine: Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza; Archivi notarili; Uffici giudiziari - dattilografi.
[5]Carriera del personale ausiliario: Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici; Amministrazione centrale - personale tecnico; Uffici giudiziari; Archivi notarili - carriera ausiliaria; Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.
Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 6 aprile 1963
