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[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

[2]Carriera direttiva: Amministrazione centrale - ufficio traduzioni; Archivi notarili.

[3]Carriera di concetto: Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria; Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione; Archivi notarili.

[4]Carriera esecutiva: Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine: Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza; Archivi notarili; Uffici giudiziari - dattilografi.

[5]Carriera del personale ausiliario: Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici; Amministrazione centrale - personale tecnico; Uffici giudiziari; Archivi notarili - carriera ausiliaria; Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1963, n. 253

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La L. 2 marzo 1963, n. 253 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, e' soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione o di pena".

Testo in vigore dal 6 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1962 al 6 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 marzo 1963, n. 253

    La L. 2 marzo 1963, n. 253 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, e' soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione o di pena".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-19;177~art1 · fonte del testo