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[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:
[2]Carriera direttiva: Amministrazione centrale - ufficio traduzioni; Archivi notarili.
[3]Carriera di concetto: Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria; Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione; Archivi notarili.
[4]Carriera esecutiva: Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza; Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine: Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza; Archivi notarili; Uffici giudiziari - dattilografi.
[5]Carriera del personale ausiliario: Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici; Amministrazione centrale - personale tecnico; Uffici giudiziari; Archivi notarili - carriera ausiliaria; Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n. 253
1La L. 2 marzo 1963, n. 253 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, e' soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione o di pena".
Testo in vigore dal 6 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
