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L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti I casi di sospensione di questo.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;177~art4 · fonte del testo