Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;175~art1 · fonte su Normattiva