L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;173~art2 · fonte su Normattiva