L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
Testo vigente dal 3 maggio 1962
