L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1934, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 216 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 dalla presente legge. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui ai precedente comma viene soppresso, la eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dello assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;173~art3 · fonte su Normattiva