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Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che ((...)) siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonche' al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. 1 In relazione alle effettive esigenze dei singoli uffici, il personale di cui al comma precedente puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di cinquanta ore mensili da retribuire con le normali tariffe per le prestazioni effettivamente rese. Il trattamento previsto dal presente articolo non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 11. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 389
1La L. 4 agosto 1975, n. 389 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica dell'art. 10, primo comma avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734; inoltre ha disposto (con l'art. 5) che "per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa".
Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 4 gennaio 1979
