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Al personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, giochi di abilita' e concorsi pronostici, in orario eccedente il normale orario di lavoro, spettano i compensi per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per il personale di cui agli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e nel limite globale della spesa pari all'importo delle indennita' corrisposte, nell'anno precedente, per i servizi predetti dagli enti e dai privati.

Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 25 luglio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art16 · fonte su Normattiva