I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Testo vigente dal 24 novembre 1973
I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Testo vigente dal 24 novembre 1973
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art38 · fonte su Normattiva