Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre e' corrisposto, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto, uno speciale assegno, di ammontare pali o sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949 n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennita' di caropane.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
