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Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre e' corrisposto, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto, uno speciale assegno, di ammontare pali o sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949 n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennita' di caropane.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 240/1983

    Questione inammissibile
    25 luglio 1983

    L'impossibilità, per i lavoratori agricoli, di accertare la sussistenza dello stato di disoccupazione anche per una sola giornata compresa nel periodo 18 - 24 dicembre, con erogazione della relativa indennità, si ricollega alla particolare tecnica liquidatoria di quest'ultima, sicché la conseguente impossibilità, per i medesimi lavoratori, di fruire dello speciale assegno di cui all'art. 1 della legge n. 952 del 1949 non può dirsi determinata da tale ultima disposizione istitutiva dell'assegno medesimo e pertanto è inammissibile la questione di costituzionalità sollevata relativamente ad essa quale fonte di trattamento dicriminatorio nei confronti dei ripetuti lavoratori.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-23;952~art1 · fonte del testo