Agli aventi diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' concesso, per il periodo di godimento di tale indennita', un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennita' stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)). Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennita' di caro - pane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093. Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennita' giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennita' stessa.
Testo vigente dal 6 novembre 1968
