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Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 29 aprile 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;358~art1 · fonte del testo