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Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1966, n. 172
1La L. 31 marzo 1966, n. 172 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa, a partire dal 1 luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per ti medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, successive modificazioni".
Testo in vigore dal 29 aprile 1966 al 9 maggio 1968
