Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 16 dicembre 2010. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la misura del contributo dovuto per l'anno 1951 al Fondo di solidarieta' sociale, ad sensi del successivo art. 5 del citato decreto legislativo n. 689, e' stabilita come segue:
tolto: a) a carico del datore di lavoro il 4 per cento;
tolto: b) a carico del lavoratore il 2 per cento. Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 e' stabilito nelle seguenti misure:
tolto: a) per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;
tolto: b) per ogni giornata di donna o ragazzo: datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5. Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fondo di solidarieta' sociale, nulla e' innovato a quanto stabilito dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1119~art2 · fonte del testo