Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 16 dicembre 2010. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la misura del contributo dovuto per l'anno 1951 al Fondo di solidarieta' sociale, ad sensi del successivo art. 5 del citato decreto legislativo n. 689, e' stabilita come segue:

tolto: a) a carico del datore di lavoro il 4 per cento;

tolto: b) a carico del lavoratore il 2 per cento. Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 e' stabilito nelle seguenti misure:

tolto: a) per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;

tolto: b) per ogni giornata di donna o ragazzo: datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5. Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fondo di solidarieta' sociale, nulla e' innovato a quanto stabilito dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1119~art2 · fonte del testo