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Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la misura del contributo dovuto per l'anno 1951 al Fondo di solidarieta' sociale, ad sensi del successivo art. 5 del citato decreto legislativo n. 689, e' stabilita come segue:

  • a)a carico del datore di lavoro il 4 per cento;
  • b)a carico del lavoratore il 2 per cento. Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 e' stabilito nelle seguenti misure:
  • a)per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;
  • b)per ogni giornata di donna o ragazzo: datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5. Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fondo di solidarieta' sociale, nulla e' innovato a quanto stabilito dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1119~art2 · fonte del testo