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A integrazione straordinaria del trattamento di contingenza previsto per i pensionati di cui all'art. 1, per i quali la pensione sia stata liquidata entro il 31 dicembre 1950 ed il trattamento complessivo non superi le lire 10 mila mensili, e' concesso, a carico del Fondo di solidarieta' sociale, un assegno una tantum di lire 3000 per ciascun pensionato, da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1951. L'assegno da corrispondersi ai superstiti in caso di concorso di piu' di uno di essi, sara' ripartito secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilita'. Ai titolari di piu' pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' dovuto un solo assegno.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1119~art3 · fonte del testo