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Alla spesa relativa alla concessione dell'assegno una tantum lo Stato concorre con un contributo di lire 900 milioni che, anticipato dal Fondo di solidarieta' sociale, sara' rimborsato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con stanziamenti nell'esercizio finanziario 1951-52.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1119~art4 · fonte del testo