A partire dal 1 gennaio 1983, il Servizio sociale internazionale - sezione italiana - puo' svolgere attivita' o servizi attinenti alle proprie finalita' istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni che disciplineranno anche i relativi controlli. Lo schema tipo di convenzione e' approvato con decreto del Ministro competente.

Testo vigente dal 23 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;167~art3 · fonte su Normattiva