Il coordinamento tecnico-scientifico dell'attivita' di ricerca e di studio dei tre istituti di cui all'articolo precedente verra' stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, con provvedimenti da adottarsi, in seguito ad intese fra gli istituti stessi, con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, sentito il parere dei comitati tecnico-consultivi. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla approvazione del Ministro per la sanita'. Gli istituti che fossero privi dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente comma sono tenuti a costituirli entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;316~art2 · fonte del testo