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Il Consiglio italiano del movimento europeo entro il mese di febbraio di ogni anno deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'azione svolta nell'anno precedente con il rendiconto dell'impiego del correlativo contributo di cui all'articolo 1. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1978, n. 308
1La L. 3 giugno 1978, n. 308 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, verra' corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvedera' a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del Movimento europeo."
Testo in vigore dal 16 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
