Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1996 al 1 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi e' corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1996 al 1 gennaio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1996-01-12;24~art1 · fonte su Normattiva