All'onere di complessive lire 135.000 derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 22 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1079~art2 · fonte del testo