Art. 2
All'onere di complessive lire 135.000 derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 22 agosto 1952
