Alla spesa di cui all'art. 15 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art17 · fonte del testo