Alla spesa di cui all'art. 15 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
