Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-01-16;2~art2 · fonte del testo