Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 gennaio 1967
