All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;441~art3 · fonte su Normattiva