La somma prevista dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 350 milioni nell'esercizio 1959-60. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Testo vigente dal 15 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;143~art4 · fonte del testo