La spesa derivante dal precedente articolo gravera' sul capitolo 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-1956, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e verra' compensata mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento di cui al capitolo 167 dello stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-14;107~art2 · fonte del testo