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La spesa complessiva di L. 3.000.000 annue derivante dalla presente legge verra' fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per i successivi esercizi finanziari.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 9 ottobre 2010
