Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1962 al 9 ottobre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente e' stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa. Il Ministro per la difesa ha parimenti la facolta' di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata dal Ministero della difesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;26~art2 · fonte del testo