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Per far fronte alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ad integrazione del contributo stabilito dalla legge 22 dicembre 1979, n. 687. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1984 al 22 dicembre 2008
