Alla spesa di cui al precedente art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1568~art2 · fonte del testo