All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Testo vigente dal 22 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;209~art2 · fonte del testo