All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.
Testo vigente dal 22 maggio 1954
