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E' concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62. E' concesso altresi' al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 25 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;105~art1 · fonte del testo