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E' concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62. E' concesso altresi' al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1971, n. 562
1La L. 6 luglio 1971, n. 562 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, e' prorogata per il triennio 1970-1972."
Testo in vigore dal 25 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
