Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62. E' concesso altresi' al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1971, n. 562

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La L. 6 luglio 1971, n. 562 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, e' prorogata per il triennio 1970-1972."

Testo in vigore dal 25 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1963 al 25 agosto 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 1971, n. 562

    La L. 6 luglio 1971, n. 562 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, e' prorogata per il triennio 1970-1972."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;105~art1 · fonte del testo