Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attivita' dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattivita', l'istituzione culturale e' esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art5 · fonte su Normattiva