Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)). I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 23 · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 314/1988

    Altra decisione
    17 marzo 1988

    A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito il l. 31 gennaio 1986, n. 11, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di esso (ed in particolare dell'art. 1, che detta una nuova disciplina in materia di ritardato o non completo versamento di contributi previdenziali) verificare se sia tuttora rilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - nella parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta", e` sempre obbligato al pagamento "di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore".

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 88/1974

    Questione infondata
    27 marzo 1974

    Non sono in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma e 27 Cost., le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 le quali stabiliscono, rispettivamente in materia di pensioni di invalidità e vecchiaia, di assegni familiari e di Cassa integrazione guadagni, che il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali è tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, indipendentemente dalla effettiva sussistenza ed entità del danno e a prescindere dalla domanda giudiziale della parte interessata. Cfr.: sent. n. 76/1966.

    Art. 27 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 16 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 12/1966

    Questione infondata
    12 febbraio 1966

    Il procedimento per decreto penale, una volta disposto dal Pretore, si può ritenere, sia pure in una fase preliminare, già iniziato, con la conseguente potestà per il Pretore stesso di proporre questioni di legittimità costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche in questa particolare forma di giudizio.

    Art. 27 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 gennaio 2000. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge tolto: o punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 aggiunto: e' punito, salvo che il fatto costituisca reato tolto: piu' graveaggiunto: , con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art23 · fonte del testo