Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Testo vigente dal 7 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;304~art2 · fonte del testo