Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della indennita' speciale di pubblica sicurezza e della indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

Testo vigente dal 7 maggio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;304~art1 · fonte del testo