I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennita' percepiti all'atto del congedo. La restituzione delle somme verra' effettuata a rate mensili. L'importo di ogni singola rata non dovra' essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
