I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennita' percepiti all'atto del congedo. La restituzione delle somme verra' effettuata a rate mensili. L'importo di ogni singola rata non dovra' essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;321~art3 · fonte su Normattiva