All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art10 · fonte su Normattiva