Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con effetto dal 1 ottobre 1968 l'indennita' di cui all'articolo 1 e' fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:
tolto: a) Primo presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000, consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;
tolto: b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;
tolto: c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;
tolto: d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art2 · fonte del testo