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Con effetto dal 1 ottobre 1968 l'indennita' di cui all'articolo 1 e' fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

  • a)Primo presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000, consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;
  • b)Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;
  • c)Giudice ed equiparati, lire 60.000;
  • d)Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

Testo in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art2 · fonte del testo